COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE PAFFARINI SIMONE IN PROPRIO ED IN QUALITA’ DI TESSERATO DELLA SOC. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ENEA / FRATTA TODINA DISPUTATA A S. ENEA IL 22.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.03.2003 pubblicato in data 26.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “D” – 11^ di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica per tre gare inflitta al ricorrente

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE PAFFARINI SIMONE IN PROPRIO ED IN QUALITA’ DI TESSERATO DELLA SOC. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ENEA / FRATTA TODINA DISPUTATA A S. ENEA IL 22.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 57 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 26.03.2003 pubblicato in data 26.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “D” – 11^ di ritorno) E precisamente per : Ø Squalifica per tre gare inflitta al ricorrente HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo il tesserato, adducendo i seguenti motivi: riesame completo del fatto da lui commesso con riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro ed il reclamante. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Dal rapporto ufficiale di gara e da quanto, peraltro, confermato dall’arbitro in sede di audizione dinanzi questa C.D. risulta provato che il calciatore Paffarini Simone ha compiuto un gesto di violenza nei confronti di un avversario. Lo stesso reclamante ammette l’accaduto affermando la non volontarietà del gesto commesso in azione di giuoco. · Lo stesso direttore di gara precisa che il gesto del Paffarini non è stato di particolare violenza ed intensità, in quanto l’avversario poteva subito riprendere il giuoco. · Tanto premesso il fatto, seppur da sanzionare, deve essere ridimensionato ed al Paffarini va ridotta la squalifica a due giornate. P .Q. M. LA C.D. In accoglimento parziale del reclamo proposto riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Paffarini Simone a due giornate effettive di gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO. COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S.T. TORCHIAGINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO - TORCHIGINA DISPUTATA A RIVOTORTO DI ASSISI IL 30.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “A” – 12^ di ritorno) Ø E precisamente per : per la squalifica per n. 6 (sei) giornate di gare inflitta al calciatore GAMBACORTA LORIS. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.T. TORCHIAGINA, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. · E pertanto chiedeva : una riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non era presente il Legale rappresentante della Società reclamante non avendo questi fatta richiesta di audizione. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Dal rapporto di gara e dai chiarimenti forniti a questa Commissione dall’Arbitro rimangono confermati i fatti che hanno indotto il G.S. ad emettere il provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore GAMBACORTA LORIS, per avere profferito nei confronti di un giocatore avversario parole offensive che a dire dell’Arbitro, sono state pronunciate con intendimento dispregiativo”. E’ rimasto confermato, anche, che il Gambacorta rivolgeva nei confronti del direttore di gara parole offensive e minacciose, senza che, queste, peraltro, abbiano avuto seguito alcuno. · Ciò chiarito, questa Commissione, posto che il comportamento del Gambacorta non può andare esente da censura, ritiene di ridurre la squalifica inflitta al Gambacorta a cinque giornate effettive di gara tenuto conto che i fatti sono avvenuti in un unico contesto e tenuto conto che detta misura appare più equa e più proporzionata ai fatti stessi. P.Q.M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.T. Torchiagina, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore GAMBACORTA LORIS, a cinque giornate effettive di gara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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