COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DAL SIG. BRICCHI NAZZARENO, IN PROPRIO, e DALLA U.S. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – PIEGARO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE il 30.3.2003 (avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2004 pubblicato in data 2.4.2004 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “B” – 12^ di ritorno) E precisamente per : Ø inibizione fino al 2.6.2003 inflitta al dirigente Bricchi Nazzareno; Ø inibizione fino al 16.5.2003 inflitta al dirigente Assembri Mario; Ø ammenda di Euro 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DAL SIG. BRICCHI NAZZARENO, IN PROPRIO, e DALLA U.S. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE - PIEGARO DISPUTATA A LISCIANO NICCONE il 30.3.2003 (avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2004 pubblicato in data 2.4.2004 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “B” – 12^ di ritorno) E precisamente per : Ø inibizione fino al 2.6.2003 inflitta al dirigente Bricchi Nazzareno; Ø inibizione fino al 16.5.2003 inflitta al dirigente Assembri Mario; Ø ammenda di Euro 250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.4.2004, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclamo il Bricchi, in proprio e la Società U.S. Valdipierle, adducendo i seguenti M O T I V I E pertanto chiedevano : · il Bricchi di essere prosciolto. · la Società di essere prosciolta o in subordina la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara, il dirigente Bricchi ed il Legale rappresentante della Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha integralmente confermato il proprio rapporto, sia in riferimento agli episodi contestati al pubblico del Valdipierle che al fatto addebitato al Bricchi; anzi in riferimento a quest’ultimo, l’arbitro ha avuto occasione di ribadire che fu proprio il Presidente ha pronunciare nei suoi riguardi gli insulti menzionati nel rapporto, nonostante la professione di innocenza del reclamante Bricchi e le attestazioni di stima e considerazione personale del Vice Presidente, in rappresentanza della società. E’ vero che la deposizione del direttore di gara è apparsa per qualche verso contraddittoria allorché dapprima afferma che il Bricchi l’avrebbe insultato “quando aveva saputo che erano stati chiamati i CC.” e poi, alle precise contestazioni ha ribadito che il fatto era avvenuto dopo circa dieci minuti, al momento in cui era uscito dallo spogliatoio per avvicinarsi alla macchina. E’ anche vero che il commissario di campo non fa nessuna menzione degli insulti che il Bricchi e un altro dirigente avrebbero proferito nei riguardi del direttore di gara, nonostante si sia dilungato a descrivere l’episodio svoltosi a fine gara, sicché appare perlomeno strana tale dimenticanza. Pur tuttavia, questa Commissione è consapevole del fatto che di fronte alle reiterate precisazioni del direttore di gara, il quale alla fine non ha che confermato quanto addebitato al Bricchi, deve prendere atto della fede privilegiata che assiste quanto dall’arbitro riferito e regolarsi di conseguenza. · Nessuna perplessità, invece, sussiste per il comportamento del pubblico, considerate anche le tacite ammissioni della reclamante società che ha cercato di accreditare la tesi · Di una banda di giovinastri, diretta a provocare disordini ed altro; questo fatto non escluderebbe la responsabilità oggettiva della società perché anche i presunti giovinastri farebbero parte del pubblico dei tifosi. · I reclami, così come riuniti, vanno, pertanto, rigettati. P.Q.M. LA C.D. Di rigettare i reclami presentati dalla U.S. Valdipierle e da Bricchi Nazzareno, confermando integralmente le impugnate decisioni del G.S.. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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