COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FABRIZI LUCA FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAGITTARIO/SAN GABRIELE DISPUTATA IL 23/11/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 (C.U.N.21 DEL 28/11/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI CALCIO A 5 - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/02/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FABRIZI LUCA FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAGITTARIO/SAN GABRIELE DISPUTATA IL 23/11/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 (C.U.N.21 DEL 28/11/02) Con appello ritualmente proposto la società Sagittario ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Fabrizi Luca colpito l’arbitro della gara con uno schiaffo alla mano destra dopo averlo ingiuriato e minacciato ripetutamente, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il comportamento del calciatore doveva essere considerato involontario e, comunque, non violento. Gli arbitri della gara in sede di supplemento hanno confermato gli originari riferimenti precisando peraltro che il gesto del calciatore era avvenuto al momento della notifica dell’espulsione per doppia ammonizione. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Fabrizi Luca deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti) risulta evidente che l’intenzione del Fabrizi era quella di evitare il provvedimento di espulsione piuttosto che quella di compiere un gesto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Fabrizi Luca fino al 31/3/03 disponendo la restituzione della tassa versata
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