COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE-C – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/5/03 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LEONE PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA/COLONNESE DISPUTATA IL 25/1/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C.(C.U.N. 33 DEL 30/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE-C - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 6/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. FRANCAVILLA CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/5/03 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LEONE PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA/COLONNESE DISPUTATA IL 25/1/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C.(C.U.N. 33 DEL 30/1/03) Con appello ritualmente proposto, la Francavilla Calcio a 5 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Leone Paolo per aver colpito uno degli arbitri con il petto e, alla fine della gara, gli si faceva incontro con fare minaccioso tentando di divincolarsi dai compagni che lo avevano fermato e reiterando frasi minacciose. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla effettiva gravità di quanto accaduto ed in considerazione del fatto che, a fine gara, il Leone si era avvicinato all’arbitro solo per chiedere spiegazioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, confermata l’intenzionalità del gesto, precisava che al termine della gara le intenzioni del calciatore non erano quelle di chiedere spiegazioni essendo evidente la volontà di aggredirlo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La congruità della sanzione adottata dal G.S. trova giustificazione non tanto nella protesta messa in atto dal Leone al momento dell’espulsione, quanto nel tentativo di aggressione perpetrato a fine gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa
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