COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PELLICCIOTTA FILIPPO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/02) IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA CALCIO A 5/LANCIANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 2/11/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U.N.7 DEL 7/11/02 COM.PROV.CH.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE PELLICCIOTTA FILIPPO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/02) IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA CALCIO A 5/LANCIANO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 2/11/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U.N.7 DEL 7/11/02 COM.PROV.CH.)
Con appello ritualmente proposto il calciatore Pellicciotta Filippo, tesserato con la soc.Atessa Calcio 5, a impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver colpito l’arbitro della gara con una spinta e per averlo minacciato venendo fermato dall’allenatore, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che la spinta era stata involontariamente causata da altri e che non era tra quelli che avevano continuato a protestare tentando di sfondare la porta dello spogliatoio.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto risulta che il calciatore Pellicciotta ha tenuto un comportamento gravemente scorretto mentre nel suo ricorso vengono dedotte circostanze non rilevabili negli atti ufficiali.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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