COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CALCIO A 5 FATA MORGANA – CORVO CIBUS del 12.10.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CALCIO A 5 FATA MORGANA - CORVO CIBUS del 12.10.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 29 letto il reclamo della societa' Corvo Cibus con il quale chiede che venga disposta la ripetizione della gara in ordine ad un presunto errore tecnico commesso dagliarbitri designati a dirigere l'incontro i quali avrebbero omesso di penalizzare la societa' avversaria con i prescritti due minuti di inferiorita' numerica a seguito di espulsione di un proprio calciatore; ritenuto che le circostanze addotte dalla reclamante non trovano adeguato riscontro negli atti ufficiali, dai quali risulta: - che l'espulsione del calciatore Larne' Luciano (Calcio a 5 Fata Morgana) e' avvenuta al 29° minuto del primo tempo di gioco; - che l'arbitro ha concesso due minuti di recupero al termine del primo tempo di gioco (per il time-out e per l'espulsione del calciatore sopradetto); - che pertanto dall'espulsione del calciatore Larne' al fischio finale del primo tempo di gioco, è trascorso il tempo di penalizzazione previsto dalla Regola 12 e successive modificazioni I.F.A.B. del Regolamento del Gioco Calcio a 5 (2 minuti); delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del calciatore LARNE' Luciano (CALCIO A 5 FATA MORGANA); 2. squalificare per TRE GARE (di cui due gia' scontate) il calciatore LARNE' LUCIANO (CALCIO A 5 FATA MORGANA); 3. rigettare il reclamo della società Corvo Cibus ed incamerarsi la relativa tassa; 4. pubblicare il risultato della gara: CALCIO A 5 FATA MORGANA - CORVO CIBUS = 2 - 2.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it