COMITATO REGIONALE CALABRIA – Coppa Italia Calcio a Cinque – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 dell’ 11/12/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/11/2002 REGGIO SANGIOVANNELLO C5 – ATLETICO CATANZARO ESIS

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Coppa Italia Calcio a Cinque - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 dell' 11/12/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/11/2002 REGGIO SANGIOVANNELLO C5 - ATLETICO CATANZARO ESIS Il Giudice sportivo, letta la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata con C.U. n° 54, con la quale trasmette gli atti a questo Giudice per un esame di primo grado circa la regolarità' della gara in epigrafe; letto il regolamento della manifestazione riportato sul C.U. n° 15 del 19.9.2002; rilevato che la società Reggio SanGiovannello, non ha trasmesso il reclamo secondo i termini e le modalita' previste dal predetto Regolamento (preannuncio telegrafico entro le ore 12.00 del giorno successivo alla disputa della gara e deposito dei motivi entro quarantotto ore dallo svolgimento); delibera 1) dichiarare il reclamo della societa' Reggio SanGiovannello inammissibile ed addebitarsi la relativa tassa.
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