– COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Coppa Italia Calcio a 5 – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it – Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO PRAIANO 2000 – GARA PRAIANO – CONCA DEI MARINI DEL 7/9/02 COPPA ITALIA C/5

- COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Coppa Italia Calcio a 5 - 2002/2003 - Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it - Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO PRAIANO 2000 - GARA PRAIANO - CONCA DEI MARINI DEL 7/9/02 COPPA ITALIA C/5 Il G.S., visto il reclamo ritualmente preannunziato, letto il referto nonché le motivazioni regolarmente trasmesse, rileva che il gravame è fondato e meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che durante la gara in epigrafe la società Conca dei Marini ha schierato in campo, pur non avendo titolo perché squalificato, il calciatore Ferraioli Andrea. La doglianza è fondata. Il calciatore Ferraioli Andrea effettivamente non poteva prendere parte alla gara “de qua” in quanto doveva ancora scontare la squalifica per una gara comminatagli per recidività in ammonizione con il C.U. n. 17 del 20/9/02, pag. 276. Visto l’art. 12 C.G.S.; per tali motivi; DELIBERA di comminare alla società Conca dei Marini la sanzione sportiva della partita della gara con il punteggio di 0-2 nonché la esclusione dalla Coppa Italia di C/5 2002/2003. Si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti di competenza.
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