– COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it – Decisioni del Giudice Sportivo GARA NOVA PASTORANO – GI.SA. DEL 9/12/02
- COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
- Decisioni del Giudice Sportivo
GARA NOVA PASTORANO - GI.SA. DEL 9/12/02
Il G.S., letti gli atti trasmessi dalla C.D., rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che l’ammenda di € 250,00 a proprio carico fosse da porre a carico della società GI.SA. per le intemperanze dei propri tifosi, identificati dall’arbitro. Per tutto quanto su esposto, rilevato che per mero errore veniva trascritta a carico della società Nova Pastorano l’ammenda di € 250;
DELIBERA
di annullare l’ammenda di € 250.00 alla società Nova Pastorano, e di comminare la stessa ammenda alla società GI.SA.; nulla per la tassa non versata.