– COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie C1 – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale n. 38 del 7 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it – Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO EBOLITANA – GARA EBOLITANA / TIGROTTI GIUGLIANO DEL 19/10/02

- COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2002/2003 - Comunicato Ufficiale n. 38 del 7 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it - Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO EBOLITANA - GARA EBOLITANA / TIGROTTI GIUGLIANO DEL 19/10/02 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e motivato, nonché le controdeduzioni inviate dalla società avversaria. Rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia partecipato il calciatore Saetta Giovanni identificato a mezzo C.I., con data di nascita diversa rispetto a quella effettiva rispetto alla stessa indicata nella distinta di gara. La società reclamante allegava distinta di gara dello scorso campionato ove veniva impiegato il calciatore suindicato e con data di nascita diversa ma con lo stesso numero di C.I. Orbene, la società Tigrotti Giugliano inviava copia della C.I. dalla quale si evince che effettivamente con data di nascita indicata nella distinta di gara de quo è diversa, ma è la stessa indicata nelle distinte di gara allegate dalla stessa reclamante relative allo scorso Torneo, ove il calciatore in questione risultava tesserato con altra società. E’ evidente che nella trascrizione dei dati personali del calciatore nella distinta di gara vi è stato un mero errore materiale che non implica sulla regolare partecipazione alla gara del calciatore Saetta Giovanni, regolarmente identificato dal direttore di gara prima della stessa. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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