– COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI FUTSAL – GARA NAPOLI FUTSAL / R. MARCIANISE DEL 18.12.02 – CI C/5

- COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 serie C1 - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NAPOLI FUTSAL – GARA NAPOLI FUTSAL / R. MARCIANISE DEL 18.12.02 – CI C/5 La C.D., letto il reclamo della società Napoli Futsal avverso la decisione del G.S. C.U. n. 52 del 02.01.2003 ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Il giorno 18.12.2002 si è disputato in campo neutro la finale regionale di Coppa Italia di Calcio a 5. La gara veniva disputata in campo neutro così come disposto dall’Organo competente. Preliminarmente, in ordine a tale prima e decisiva votazione va accolto il reclamo della Napoli Futsal, in quanto non competeva alla predetta società l’onere di comunicazione dell’avvenimento sportivo alla competente autorità di polizia, e pertanto anche il minaccioso intervento, nel corso della gara di un tifoso non identificato sul terreno di gioco, non può essere attribuito alla società reclamante. Il referto arbitrale, unica fonte privilegiata, riferisce di un gravissimo episodio di violenza occorso al termine della gara ad opera di un giocatore della Napoli Futsal, tale Guerra Francesco, il quale, quando ormai le squadre si accingevano a lasciare il campo, colpiva il d.d.g. con uno schiaffo al volto, anche se immediatamente veniva bloccato ed allontanato dai dirigenti della squadra di appartenenza. Tale episodio è stato correttamente punito dal G.S. e pertanto si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta. Diversamente, va valutata la sanzione inflitta al giocatore Angelotti Renato, mentre va confermata quella a carico di Albano Carmine, in quanto, entrambi al termine della gara e quanto ormai il d.d.g. si trovava all’interno del proprio spogliatoio, profferiva frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro e degli Organi Federali. Di tale episodio non v’è traccia nel referto arbitrale, ma solo in quello del Commissario di campo. Tale ultima circostanza però non rileva ai fini del reale accadimento dei fatti così come riferiti dal C.C., ma la sanzione va ridotta a carico di Angelotti Renato solo ed esclusivamente per la genericità della protesta e delle minacce, (peraltro non riportate) urlate da quest’ultimo e dal giocatore Albano. P.Q.M. DELIBERA di confermare la squalifica irrogata al Guerra Francesco sino al 18.6.2005 e ad Albano Carmine per tre giornate effettive ed in parziale riforma annulla l’ammenda irrogata alla società Napoli Futsal, nonché riduce la squalifica del giocatore Angelotti Renato a tre giornate effettive; nulla per la tassa non versata.
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