COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Femminile B – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIOVANNI S.GIORGIO – GARA FRASSO 98/S.GIOV.S.GIORGIO DEL 12.2.03 – C/5 FEMMINILE B

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Femminile B - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 80 del 3/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIOVANNI S.GIORGIO – GARA FRASSO 98/S.GIOV.S.GIORGIO DEL 12.2.03 – C/5 FEMMINILE B La C.D., letto il reclamo della società S. Giovanni S. Giorgio, visti gli atti ufficiali rileva che lo stesso è infondato e non può trovare accoglimento. Invero, dalla lettura del referto arbitrale e dal supplemento ad esso allegato – fonti di prova privilegiata – emerge con tale evidenza che la responsabilità dei gravi incidenti che hanno determinato l’arbitro a sospendere la gara è attribuibile esclusivamente alla società S. Giovanni di S. Giorgio ed alle calciatrici sue tesserate. Invero, prima dell’inizio della gara, Iuliano Giuseppina e Francesca Silvio rispettivamente allenatore e dirigente accompagnatore della società S. Giovanni S. Giorgio, riferivano di essere venuti con la loro squadra a giocare la gara con lo scopo di divertirsi, puntualizzando che gli avversari, in una precedente occasione, li avrebbero “trattati male”. Inoltre, al 20’ del s.t., nel corso di un’azione di gioco, i tesserati della società S. Giovanni S. Giorgio, seduti in panchina, si alzavano e invadevano il campo, rincorrendo alcune giocatrici della società Frasso, nel tentativo evidente di aggredirle. In particolare, il n. 1 della società S. Giovanni S.G., Romolo Ramona, colpiva ripetutamente con calCi la giocatrice della società Frasso, Bagnoli Roberta, facendola cadere a terra. A questo punto, la gara veniva sospesa e la stessa calciatrice Romolo Ramona, nell’abbandonare il terreno di gioco, tentava di aggredire alcuni sostenitori avversari senza riuscirci perché trattenuta dalle compagne di squadra. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa. Per quanto concerne l’ammenda di € 25,00 per la lite occorsa tra i sostenitori di entrambe le società erroneamente non riportata a carico anche della società Frasso, si rimettono gli atti al Giudice Sportivo.
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