COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale n. 95 del il 15/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it – Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO REAL MACERONE – GARA ATHLETIC SPEED BOYS / REAL MACERONE DEL 28/4/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003 - Comunicato Ufficiale n. 95 del il 15/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it - Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO REAL MACERONE - GARA ATHLETIC SPEED BOYS / REAL MACERONE DEL 28/4/03 Il G.S., letto il referto tempestivamente preannunziato e ritualmente pervenuto rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro abbia fatto disputare il primo tempo senza rispettare la durata regolamentare, inoltre chiedeva l’applicazione dell’art. 12 C.G.S. per responsabilità oggettiva della società Atl. Speed Boys per diminuita potenzialità della propria squadra a causa degli incresciosi avvenimenti di cui si rendevano responsabili i tifosi locali. Orbene sentito opportunamente l’arbitro a chiarimento lo stesso confermava che la durata dei tempi è stato regolare come già narrato in referto. Visto che non si ritiene applicabile l’art. 12 CGS per responsabilità oggettiva della società Atl. Speed Boys; DELIBERA Di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it