COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – campionato Regionale Calcio a cinque Serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/ 3/ 3 FUTSAL SASSUOLO – PONTECCHIO MARCONI
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - campionato Regionale Calcio a cinque Serie C1 - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°35 del 03/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 22/ 3/ 3 FUTSAL SASSUOLO - PONTECCHIO MARCONI La soc.PONTECCHIO ha depositato nelle mani
dell'arbitro uno scritto, che avrebbe dovuto fungere da reclamo. Tale procedura è del tutto irrituale: con questo scritto la
soc.PONTECCHIO contesta la regolarità della gara e lamenta che il terreno di gioco, e precisamente la distanza della linea
di porta e il tiro libero, era superiore ai m.10.
Osserva questo G.S.:
poichè l'eventuale reclamo sulla regolarità del terreno di gioco deve essere preceduto da una riserva scritta, presentata
all'arbitro prima dell'inizio della gara; considerato che lo stesso direttore di gara ha valutato, nelle fasi preliminari della gara,
la regolarità del terreno di gioco; ritenuto, pertanto, che l'arbitro menziona, in modo molto chiaro, nel suo supplemento di
gara, che non vi è stata alcuna incidenza sulla regolarità della gara e tanto meno nelle reti segnate, e che la riserva scritta è
stata presentata a fine gara;
P.T.M.
il G.S. così provvede:
dichiara il reclamo inammissibile, perchè non è stato inoltrato il telegramma o il telefax di cui all'art.34, comma 7) C.G.S. e
conferma il risultato conseguito sul campo:
FUTSAL SASSUOLO - PONTECCHIO 6-3
addebita alla soc.PONTECCHIO la tassa reclamo ai sensi dell'art.29, comma 8) C.G.S.