COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE avverso squalifica per 4 giornate calc.VIANA SILVA JOHNISON delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara BAGNOLESE-CORREGGESE del 5.4.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38bis del 24/04/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE avverso squalifica per 4 giornate calc.VIANA SILVA JOHNISON delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 10.4.2003 gara BAGNOLESE-CORREGGESE del 5.4.2003 L'A.C.CORREGGESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il calc.VIANA SILVA "non entrava indebitamente sul terreno di gioco perché in quel momento lui era in campo" e che non spingeva l'arbitro, facendolo indietreggiare, ma poggiava la mano sul braccio, cercando di attirare la sua attenzione e, a conforto del suo asserto, invia "un video girato da un operatore professionista" perché sia esaminato. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l'art.31 lett.A) comma a4) prevede che, in relazione a provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per condotta violenta "le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova della simulazione eventualmente commessa da altri tesserati" , non è applicabile al presente caso perché : 1) il video, anonimo, non offre "piena garanzia tecnica e documentale"; 2) perché non si applica quando è interessato l'arbitro ed inoltre non si tratta di condotta violenta; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, allorquando il calc.VIANA SILVA è entrato in campo, a gioco fermo, protestando vivacemente e spingendolo con una "manata" ad una spalla che lo faceva indietreggiare, indossava al "pettorina verde" dei calciatori in panchina, che si toglieva subito dopo, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.VIANA SILVA JOHNISON. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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