COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMIGLIORE CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE CANTARINI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 10/C DEL 21.11.2002 (Gara: T.C. VERDEROCCA – MONTEMIGLIORE CA5 del 16.11.2002 – Camp. di Calcio a 5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMIGLIORE CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE CANTARINI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 10/C DEL 21.11.2002 (Gara: T.C. VERDEROCCA – MONTEMIGLIORE CA5 del 16.11.2002 – Camp. di Calcio a 5 Serie D) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § rilevato che i fatti ascritti al calciatore CANTARINI DANILO si sono verificati; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del medesimo calciatore sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi ai fini di una migliore focalizzazione dell’occorso; § rilevato che in effetti si è trattato di un solo gesto di stizza senza alcuna intenzione offensiva nei confronti dell’arbitro concretizzato nell’aver reagito gettando a terra i propri guanti; § considerato che, sebbene il gesto del calciatore debba ritenersi, comunque, censurabile, si ritiene che sussistano giusti motivi per rivalutare parzialmente la posizione dello stesso DELIBERA · di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore CANTARINI DANILO da quattro giornate a tre giornate. · La tassa di reclamo va restituita.
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