COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO CAMP. DI CALCIO A 5 “C1” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUROPROGETTI SEBELITA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BALLANTI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 517 DEL 12.12.2002 (Gara: T.C. GARDEN – EUROPROGETTI SEBELITA del 7.12.2002 – Campionato di C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO CAMP. DI CALCIO A 5 “C1” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUROPROGETTI SEBELITA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BALLANTI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 517 DEL 12.12.2002 (Gara: T.C. GARDEN – EUROPROGETTI SEBELITA del 7.12.2002 – Campionato di C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore BALLANTI MASSIMO sono da ritenersi parzialmente assumibili fornendo utili elementi per una migliore focalizzazione degli occorsi; § che, in effetti, il comportamento del BALLANTI, anche se censurabile, non ha assunto toni particolarmente accesi e minacciosi e si è concretizzato in qualche parola offensiva dettata forse dal fatto di non aver condiviso appieno l’espulsione comminatagli e di non aver ricevuto una convincente spiegazione al riguardo, § che, sembra sussistano buoni motivi per rivalutare sia pure parzialmente la sua posizione, DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore BALLANTI MASSIMO da 3 a 2 gare. § La tassa di reclamo va restituita.
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