COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di C5 Juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 100, DI INIBIZIONE FINO AL 31 MARZO 2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. VERDE ANDREA, DI INIBIZIONE FINO AL 10 GENNAIO 2003 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SIG. ERBAGGI STEFANO, DI SQUALIFICA FINO AL 15 MARZO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE BERARDI ALESSANDRO, FINO AL 10 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE CURRO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 517 DEL 12.12.2002 (Gara: ROMA CALCETTO C/5 – OLIMPUS CALCIO A5 del 6.12.2002 – Campionato di C5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di C5 Juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 40 DEL 9/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLIMPUS CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 100, DI INIBIZIONE FINO AL 31 MARZO 2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. VERDE ANDREA, DI INIBIZIONE FINO AL 10 GENNAIO 2003 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SIG. ERBAGGI STEFANO, DI SQUALIFICA FINO AL 15 MARZO 2003 A CARICO DEL CALCIATORE BERARDI ALESSANDRO, FINO AL 10 DICEMBRE 2007 A CARICO DEL CALCIATORE CURRO STEFANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 517 DEL 12.12.2002 (Gara: ROMA CALCETTO C/5 – OLIMPUS CALCIO A5 del 6.12.2002 – Campionato di C5 Juniores) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § ritenuto che il gravame della Società reclamante tende sostanzialmente a sminuire le responsabilità gravi dei dirigenti sportivi che comunque dovrebbero essere di esempio per gli altri e dei propri calciatori pur non negando che l’arbitro sia stato colpito da tali giocatori; § ritenuto che il direttore di gara ha confermato quanto accaduto, precisando la veemenza e la forza con cui è stato colpito; § osservato che i fatti si connotano per la loro eccezionale gravità in quanto l’arbitro è stato colpito più volte e intenzionalmente; § ritenute quindi le sanzioni irrogate ai dirigenti ed ai calciatori assolutamente congrue e rispondenti alle incolpazioni; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando tutte le decisioni impugnate. § La tassa di reclamo va incamerata.
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