COMITATO REGIONALE LAZIO – Campionato C5 Juniores – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PUNTO ROSA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL C.U. 526 DEL 13-2-2003 (Gara: PUNTO ROSA – ARISTON COLLEFERRO del 6.2.2003 Campionato C5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO - Campionato C5 Juniores - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL PUNTO ROSA CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL C.U. 526 DEL 13-2-2003 (Gara: PUNTO ROSA - ARISTON COLLEFERRO del 6.2.2003 Campionato C5 Juniores) Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la reclamante ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo competente, in merito alla gara in epigrafe, con le quali veniva comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara, l’esclusione dal campionato di competenza, l’inibizione del dirigente accompagnatore Caputo Marcello sino al 30-6-2003, e l’ammenda di € 520. La reclamante nello scritto difensivo sostiene che la partita ha avuto un andamento regolare, che l’Arbitro ha adottato nello svolgimento alcuni accorgimenti, quali la temporanea sospensione, che hanno consentito di condurre la gara al termine, che l’aggressione al termine della gara è stata repentina ed imprevedibile ed, in ogni caso, non può essere ricondotta a sostenitori della società ma ad un gruppo di facinorosi estranei al sodalizio reclamante. Sulle sanzioni ha aggiunto che nulla può essere addebitato al dirigente accompagnatore, presidente della società, Caputo Marcello, colpito anch’esso dai facinorosi, così come assolutamente penalizzante è l’esclusione dal campionato in quanto la sanzione colpisce ingiustamente i ragazzi della squadra, assolutamente incolpevoli, con pesanti risvolti sociali. L’assunto della reclamante è fondato solo per quanto attiene alla posizione del dirigente accompagnatore Marcello Caputo, la cui sanzione appare assolutamente eccessiva, mentre la decisione impugnata va confermata nel resto. Nei fatti il rapporto del direttore di gara si presenta estremamente preciso e circostanziato, tanto da non richiedere alcuna precisazione. Fin dall’inizio la gara è stata caratterizzata dalla presenza di un gruppo di almeno quindici facinorosi che ha minacciato pesantemente la squadra ospite, ha lanciato sassi che hanno attinto anche lo stesso Arbitro, ha tenuto un comportamento gravemente intimidatorio tanto da causare la sospensione della gara. Al termine, infine, malgrado il risultato favorevole agli ospitanti, lo stesso gruppo di sostenitori ha aggredito, servendosi di armi improprie, alcuni giocatori ospiti provocandogli gravi lesioni. Orbene la dinamica degli avvenimenti non lascia spazio interpretativo alcuno, si è trattata di una ritorsione per fatti attinenti alla gara d’andata, organizzata da taluno con la partecipazione di un gruppo di facinorosi assolutamente estranei all’evento. Il fatto è quindi di assoluta gravità e proprio la sua irragionevolezza e la violenza belluina dimostrata dagli aggressori hanno determinato la sanzione del Giudice di primo grado che è pienamente congrua e ben motivata. La società deve rispondere, infatti, oggettivamente del comportamento dei suoi sostenitori e, certamente, vi è stata quantomeno una culpa in vigilando non avendo previsto o non avendo comunque percepito le avvisaglie di quanto si stava preparando. La sola sanzione del dirigente Caputo appare francamente eccessiva. Non è provato che lo stesso avesse la materiale disponibilità di un telefono, fisso o mobile, né da solo poteva concretamente opporsi, se non come ha tentato di fare, alla preponderante forza di ben quindici persone; allo stesso può quindi farsi carico solo di una certa negligenza o sottovalutazione degli avvenimenti ma non già di un comportamento consapevolmente omissivo, come ipotizzato nella sentenza di primo grado. La sanzione deve quindi ridimensionarsi come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare; DELIBERA § Di accogliere il reclamo solo per la parte riguardante alla inibizione irrogata al dirigente accompagnatore Caputo Marcello che viene ridotta dal 30-6-2003 al 20-3-2003. § Di respingere il reclamo nel resto confermando integralmente la decisione impugnata. § La tassa reclamo va restituita.
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