COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MANZETTI VALERIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2005 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/C DEL 6.2.2003 (Gara: VERDEROMA – FERRATELLA VIDEO LAZIO del 31.1.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie “D” – Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 20/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MANZETTI VALERIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2005 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 19/C DEL 6.2.2003
(Gara: VERDEROMA – FERRATELLA VIDEO LAZIO del 31.1.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie “D” - Roma)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, al Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che le argomentazioni addotte dal calciatore MANZETTI avverso la squalifica in epigrafe sono da ritenersi parzialmente assumibili, fornendo utili elementi, ai fini di una migliore ricostruzione degli occorsi;
§ che lo stesso arbitro, davanti a questa Commissione, pur confermando quanto riportato in sede di referto ha precisato di essere rimasto piuttosto sorpreso del comportamento del calciatore in quanto non vi erano stati screzi e durante tutto l’incontro lo stesso aveva mantenuto un atteggiamento corretto;
§ che è presumibile pertanto che il successivo comportamento violento e minaccioso sia dovuto ad un raptus che lo ha indotto a perdere il controllo ed a compiere reiterate azioni offensive e fuori da ogni logica e delle quali si è dichiarato profondamente pentito in quanto del tutto estraneo al suo normale comportamento che, in tanti anni di attività calcistica, è stato sempre esemplare e mai sanzionato disciplinarmente;
§ che, comunque, il comportamento al quanto esagitato non ha mai raggiunto toni di particolare violenza, come si può evincere da quanto riferito oralmente dal direttore di gara che sia per quanto concerne la manata alla spalla che per il colpo inferto alla porta, esclude che vi siano state delle conseguenze in quanto portati con scarsa forza;
§ che, sebbene pienamente censurabile e riprovevole, la posizione del calciatore MANZETTI VALERIO sembra comunque parzialmente rivalutabile e come tale meritevole di una sanzione più adeguata alle effettive responsabilità;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore MANZETTI VALERIO dal 31.1.2005 al 31.1.2004.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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