COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. OSTIENSE CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORSI RENATO E L’AMMENDA DI EURO 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 25/C DEL 13.3.2003 (Gara: TUSCOLO FUTSAL – OSTIENSE CALCIO A 5 dell’8.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie D)
COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. OSTIENSE CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CORSI RENATO E L’AMMENDA DI EURO 150,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 25/C DEL 13.3.2003
(Gara: TUSCOLO FUTSAL – OSTIENSE CALCIO A 5 dell’8.3.2003 – Camp. di Calcio a 5 Serie D)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto, in sede di rivisitazione la decisione del Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 25/c del 13.3.2003, che non esistono affatto i presupposti tali da poter inequivocabilmente dire che si sia verificata una zuffa e/o rissa, atteso che si è verificata solamente l’aggressione di alcuni calciatori contro un giocatore della squadra avversaria;
ritenuto oltretutto che il direttore di gara non fa alcun cenno alla presunta rissa, posta che la forza pubblica si è limitata ad accogliere le dichiarazioni dei giocatori e a identificarli;
considerato che il CORSI RENATO manteneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, seppure dal comportamento tenuto dal giocatore e dal referto arbitrale si evince l’assoluta mancanza di comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gara;
DELIBERA
§ di accogliere parzialmente il ricorso presentato e per l’effetto di revocare l’ammenda di € 150,00 a carico della A.S. OSTIENSE CALCIO A 5, di ridurre la squalifica del calciatore CORSI RENATO da 6 a 4 gare effettive.
§ La tassa reclamo va restituita.
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