COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALENTIA IN MERITO ALLE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBLBICATE SUL COM. UFF. 24/C DEL 6-3-2003. GARA VALENTIA – PALIDORO C5 SERIE D del 21.2.2003.

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALENTIA IN MERITO ALLE DECISIONI DEL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBLBICATE SUL COM. UFF. 24/C DEL 6-3-2003. GARA VALENTIA – PALIDORO C5 SERIE D del 21.2.2003. · La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe; · udita, come da richiesta, la società reclamante e l’Arbitro in sede di precisazione e chiarimenti del rapporto di gara, · osservato che la reclamante lamenta l’erroneità della decisione impugnata in quanto il Giudice, nel respingere il reclamo di prime cure, non sarebbe entrato nel merito dell’episodio ritenendolo nell’ambito di una decisione tecnica dell’Arbitro e, quindi, non soggetta ad appello, mentre avrebbe dovuto considerarlo come errore tecnico che aveva decisamente influito l’andamento della gara; · osservato che le prospettazioni della reclamante sono dotate di un certo pregio in punto di diritto in quanto, effettivamente, la reiterata errata interpretazione di una regola del gioco, nella specie riguardante le facoltà del portiere al di fuori della propria metà campo, avrebbe sicuramente comportato, se ammessa, la materializzazione di uno dei casi previsti dal regolamento e che portano alla ripetizione della gara; · ritenuto però che in punto di fatto le prospettazioni della reclamante sono frustrate dal rapporto Arbitrale e dai successivi chiarimenti resi in sede di audizione diretta che escludono assolutamente che si siano verificati i fatti e gli errori interpretativi allegati; · osservato pertanto che la decisione impugnata, seppur con queste motivazioni, deve essere confermata. DELIBERA · di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. · La tassa reclamo va incamerata.
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