COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare QUARTIERE TICHE di Siracusa – (avverso penalizzazione nove punti in classifica, squalifiche Cangemi Vincenzo fino all’ 11.01.2008 e Farano Nicola fino al 30.06.2007; punizione sportiva perdita gara per 0 – 2; inibizione al dirigente Regina Oreste fino all’ 11.02.2008 – GARA QUARTIERE TICHE/ROSOLINESE dell’ 11.01.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. 208/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare QUARTIERE TICHE di Siracusa - (avverso penalizzazione nove punti in classifica, squalifiche Cangemi Vincenzo fino all’ 11.01.2008 e Farano Nicola fino al 30.06.2007; punizione sportiva perdita gara per 0 - 2; inibizione al dirigente Regina Oreste fino all’ 11.02.2008 - GARA QUARTIERE TICHE/ROSOLINESE dell’ 11.01.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) - Proc. 208/A L’appellante evidenzia quelle che a suo dire sono lacune e illogicità del referto di gara e si dice convinta che “altri e non i calciatori hanno compiuto gli atti di violenza di cui si discute e sui quali non vi è corrispondenza ne compatibilità”-. Evidenzia poi il fattivo comportamento tenuto del calciatore Cangemi, capitano della squadra e chiede riduzione della sanzione a carico del calciatore Farano, per la mancanza di conseguenze del suo gesto e la sua giovane età; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: All’appello non viene allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio alla società controparte dei motivi di impugnazione; tale ammissione impedisce di valutare la richiesta di annullamento della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara (artt. 42 n. 6 e 34 comma 7 del C.G.S. e 29 nn. 5 e 9); In ordine alla penalizzazione in classifica non può rilevarsi la gravità dei fatti che hanno visto protagonista il dirigente Regina Oreste e numerosi altri tesserati dell’appellante, purtroppo non identificati, così come non può non evidenziarsi il fatto che anche dopo il rientro negli spogliatoi sia proseguito “l’assedio” all’arbitro, che solo con la scorta delle Forze dell’Ordine, chiamate dal Commissario di Campo, poteva lasciare il terreno di giuoco alle ore 18.00, recandosi così al Pronto Soccorso. Tutto ciò fa ritenere ben commisurata la penalizzazione inflitta; Quanto alla sanzione a carico del Regina non si ravvisa la possibilità di una riduzione, avuto riguardo ai connotati del fatto violento e del proseguire, senza alcuna possibile attenuante, delle sue intemperanze anche a gara sospesa. Non senza evidenziare la recidiva a carico dello stesso, già squalificato. Neppure è ravvisabile, la possibilità di una riduzione della sanzione a carico del calciatore Farano, sia per la gravità del fatto violento in danno dell’arbitro, già provato dall’aggressione violenta subita da diverse persone, sia per il contesto nel quale il fatto stesso avveniva, mentre il direttore di gara, accompagnato dai dirigenti e dal commissario di campo si accingeva a rientrare negli spogliati; Condivisibili appaiono infine le considerazioni espresse dall’appellante circa l’entità della sanzione a carico del capitano Cangemi Vincenzo, Questi, pur non essendo l’autore dei fatti addebitati a calciatori rimasti ignoti, ne è responsabile a norma dell’art. 2 n. 2 del C.G.S.. Invitato a fornire i nominativi dei diretti responsabili non vi ha provveduto, pur negando di volersi mostrare convivente o autore di comportamento omissivo; Ciò nonostante, affermata la responsabilità del Cangemi quale capitano, non pare possa confermarsi la sanzione irrogata in primo grado, che va rimodulata tenuto conto della concitazione del momento e del grado di possibilità che lo stesso possa non avere con certezza avuto rappresentazione delle responsabilità singolarmente attribuibili ai compagni di squadra; fermo restando che allo stesso non può attribuirsi la materiale effettuazione della violenza. P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 30.06.2004 la sanzione a carico del calciatore Cangemi Vincenzo; di confermare il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo; di restituire la tassa reclamo versata di Euro 103.
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