COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CACCAMO (PA) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 2 e squalifiche varie – GARA PORTICELLO/CACCAMO del’ 8.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 40 del 12.02.2003) – Proc. n. 253/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CACCAMO (PA) - (avverso punizione sportiva perdita gara per 0 - 2 e squalifiche varie - GARA PORTICELLO/CACCAMO del’ 8.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” - C.U. n. 40 del 12.02.2003) - Proc. n. 253/A L’appellante contesta le risultanze ufficiali, sostenendo che i propri calciatori non hanno partecipato ad alcuna rissa e non hanno abbandonato il terreno di giuoco. Addossando ogni responsabilità a dirigenti e pubblico locale, l’appellante chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo e l’annullamento delle squalifiche a carico dei propri tesserati, tutti per due gare; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e in assenza di controdeduzioni da parte della Società Porticello, osserva: 1) Non sono impugnabili, a norma dell’art. 41 n. 3 a) C.G.S. le squalifiche di calciatori fino a due giornate di gara; 2) Quanto all’esito della gara, va evidenziato che le risultanze ufficiali non consentono di ritenere la stessa regolarmente effettuata, dato che l’arbitro annota di avere riscontrato il venire meno delle condizioni minime necessarie per il prosieguo e di averla poi continuata proforma a salvaguardia dell’incolumità fisica propria e dei calciatori ospiti, per il fatto di locali, senza assumere i provvedimenti disciplinari necessari a carico dei calciatori della Società ospite; 3) La Pol. Caccamo si sarebbe trovata infatti, una volta espulsi i cinque calciatori usciti senza autorizzazione del terreno di giuoco, in inferiorità numerica rispetto al minimo imposto dal regolamento. Ed è indubitabile, aldilà della pregevole ricostruzione dei fatti sui luoghi operata dall’appellante, che i cinque calciatori del Caccamo abbiano violato il regolamento, con gli effetti e le conseguenze predette; 4) La statuizione del Giudice Sportivo va tuttavia riformata, nel capo impugnato relativo all’esito della gara, laddove non ha previsto analoga statuizione di punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società ospitante, che ha certamente dato causa, in via oggettiva, allo svilupparsi degli incidenti in esame e al prosieguo “pro forma”. Così, se non è accoglibile la richiesta dell’appellante di “omologazione” del risultato in campo, per le ragioni tutte sopra espresse, va tuttavia statuito come in dispositivo a carico della Società Porticello, con revoca dell’ammenda di Euro 600 assorbita nella statuizione di punizione sportiva della perdita della gara che va ad adottarsi; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2; di annullare la sanzione dell’ammenda di Euro 600 a carico della Società Porticello; di confermare il resto dei provvedimenti assunti a carico di entrambe le Società.
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