COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING PALAGONIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Papa Loris per quattro gare – GARA ACICATENA/SPORTING PALAGONIA del 16.02.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. n. 41 del 20.02.2003) – Proc. n. 261/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING PALAGONIA (CT) - (avverso squalifica calciatore Papa Loris per quattro gare - GARA ACICATENA/SPORTING PALAGONIA del 16.02.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” - C.U. n. 41 del 20.02.2003) - Proc. n. 261/A Ricorre l’odierna appellante chiedendo la revisione dell’impugnato provvedimento sostenendo che la sanzione inflitta al tesserato in epigrafe “è assolutamente sproporzionata” a quanto effettivamente accaduto”. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: la condotta posta in essere dal calciatore in esame è ben circostanziata nella sua dinamica, così come evidenziata nel rapporto del Commissario di Campo, il comportamento del Sig. Papa si manifesta particolarmente grave e aggressivo nei confronti di un avversario, tale da renderlo censurabile e meritevole della sanzione impugnata; Ciò posto, non possono trovare ingresso presso questa Decidente le argomentazioni assunte a difesa dall’appellante; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; per l’effetto, di addebitare la tassa d’appello non versata pari ad Euro 103.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it