COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 2; squalifica calciatori Giacobbe Alessandro fino al 30.09.2003; Lionetto Giuseppe per tre gare; Triscari Adriano per tre gare – GARA TORRENOVESE/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.02.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” – C.U. n. 41 del 19.02.2003) – Proc. n. 268/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - (avverso punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2; squalifica calciatori Giacobbe Alessandro fino al 30.09.2003; Lionetto Giuseppe per tre gare; Triscari Adriano per tre gare - GARA TORRENOVESE/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.02.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”B” - C.U. n. 41 del 19.02.2003) - Proc. n. 268/A Ricorre l’odierna appellante avverso i provvedimenti assunti in primo grado ritenendoli non giustificabili per gli accadimenti occorsi durante la gara ed eccessivi nel caso del solo calciatore Giacobbe Alessandro, chiedendone l’annullamento o una congrua riduzione della squalifica; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: in ordine alla presenza di sostenitori locali sugli spalti, ancorchè la gara doveva effettuarsi a porte chiuse, non ne fa alcuna menzione l’arbitro sul suo rapporto; la condotta posta in essere dai calciatori della Società appellante è da ritenersi deprecabile e censurabile, risulta peraltro descritta dall’arbitro sul rapporto di gara in maniera puntuale e analitica e pertanto non può essere messa in dubbio; che nella estrinsecazione dei fatti descritti in ordine alla condotta tenuta dal calciatore Giacobbe Alessandro, nessuna conseguenza è emersa in forma grave e pertanto essi sono passibili di una più contenuta sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare fino al 31.05.2003 la squalifica a carico del calciatore Giacobbe Alessandro; di confermare per il resto i provvedimenti assunti in primo grado; per l’effetto, senza addebito di tassa.
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