COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R.S. MATRIX (CT) – (avverso delibera di ripetizione gara non disputata per causa di forza maggiore – GARA MATRIX/INTER G.E dell’1.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – Proc. N° 36/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 43 del 5/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.R.S. MATRIX (CT) – (avverso delibera di ripetizione gara non disputata per causa di forza maggiore – GARA MATRIX/INTER G.E dell’1.2.2003 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – Proc. N° 36/B – L’appellante evidenzia l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Società Inter G.E., che non ha seguito la procedura prevista dal C.G.S. Evidenzia poi la non veridicità delle giustificazione offerte dalla Inter G.E.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) non pare che la Società Inter G.E. abbia seguito le procedure previste dall’art. 55 N.O.I.F., tra l’altro impedendo alla Società controparte di controdedurre tempestivamente; La mancata osservanza delle prescritte formalità (artt. 24 punto 5, lett. b, 29 e 32 punto 2 C.G.S.), determina l’inammissibilità del reclamo, senza rinvio; P.Q.M. DELIBERA: In riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, di infliggere alla Società Inter G.E. la punizione sportive della perdita della gara per 0-2 , la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di Euro 103.
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