COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MARINEO (PA) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla GARA MARINEO/MONTELEPRE del 16.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 19.2.2003) – Proc. N° 259/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. MARINEO (PA) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla GARA MARINEO/MONTELEPRE del 16.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 19.2.2003) – Proc. N° 259/A – Ricorre la Società interessata chiedendo la riforma dei provvedimenti assunti in 1° esame che la penalizzerebbero oltre misura in ordine a quanto effettivamente accaduto, nonché a singoli fatti che avrebbero dato rilevanza ai provvedimenti oggi impugnati. In proposito eccepisce, pur nella correttezza di ammettere che “quanto verificatosi riveste carattere di particolare gravità, esprimendo generale riprovazione e vivo rincrescimento della stessa Società ricorrente”; a) la incolpevolezza del calciatore Pellegrino Massimiliano perché non presente all’aggressione all’arbitro , trovandosi negli spogliatoi perché sostituito; b) che il calciatore Di Peri Alberto non potè aggredire l’arbitro perché infortunato sotto il diretto controllo dell’arbitro stesso; c) che nessuno dei dirigenti del Marineo, tranne uno, ha commesso atti di violenza anzi assistettero e protessero l’arbitro nel tentativo di evitargli ulteriori gravi conseguenze; d) che la sanzione inflitta alla società con particolare riguardo alla esclusione del Campionato e relativa retrocessione appare del tutto improprio; Fa rinvio, a sostegno di quanto appena sopra eccepito, a provvedimenti delle Commissioni Disciplinari che della C.A.F. che adotterebbero sanzioni così gravi, di cui al superiore punto d), solo nei casi di corruzione e di illecito sportivo; Nell’ammettere che, di contro, si e’ trattato, pur se di eccezionale gravità, di un’aggressione all’arbitro indica determinati provvedimenti disciplinari da adottare al casi in esame e conclude chiedendo un supplemento di rapporti, la revoca della punizione della retrocessione, la riduzione della penalizzazione dei punti in classifica e della squalifica del campo, nonché la revoca delle sanzioni nei confronti dei calciatori Pellegrino e Di Peri, nonché nei confronti dei Dirigenti, in subordine la riduzione delle sanzioni stesse; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, acquisito agli atti un supplemento del rapporto di gara, richiesto all’arbitro per acquisire maggiori elementi di giudizio supplemento istruttorio portato a conoscenza della società ricorrente, osserva: E’ fuori da ogni diversa considerazione e quindi da confermare che si e’ chiamati a valutare e giudicare fatti di particolare gravità con contenuti di violenza consumata proprio in danno del direttore di gara. E’ la stessa ricorrente che ammette che fatti di particolare gravità sono stati posti in essere da parte dei propri tesserati. Nei particolari del giudizio di merito, in ordine alle eccezioni e richieste avanzate nell’atto di appello in esame, esprime il proprio convincimento che i tesserati, dirigenti e calciatori, sono stati debitamente raggiunti da provvedimenti disciplinari legittimi sia nelle loro rubricazione che nel “quantum”. Non possono, in proposito, trovare ingresso i motivi di difesa sostenuti, trovando certezza e conferma negli atti ufficiali (rapporti dell’arbitro e del Commissario osservatore) che godono di fede privilegiata, la responsabilità sia soggettiva che oggettiva. Nulla si osserva diversamente anche sulla statuita punizione sportiva della perdita della gara in danno della ricorrente della penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica e sulla squalifica del campo. I deprecabili fatti ne giustificano la loro statuizione. Va, invece, considerato ed approfondito il concetto della duplicità di pena e la sua legittima applicazione nel caso in esame; appare a questa Decidente che la conferma di tutti i provvedimenti disciplinari assunti in 1° grado, con il mantenimento, però, della Società Marineo nell’attuale campionato di prima categoria in corso, sia egualmente afflittiva per l’effetto da perseguire a condanna della violenza, Così osservando, visti gli artt, 1, 2, 9, 13 e 14, C.G.S. DELIBERA: di annullare il provvedimento assunto in 1° grado limitatamente alla esclusione della Società Marineo dal Campionato di Prima Categoria 2002/2003 e l’assegnazione della stessa al campionato di seconda categoria 2003/2004; di disporre a cura del Comitato Regionale Sicilia, il recupero delle gare non disputate; di confermare la penalizzazione di nove punti da scomputare nel campionato di competenza in corso; di confermare la squalifica del campo a tutto il 31.12.2003; di confermare ogni altro provvedimento a carico dei tesserati dell’U.S. Marineo; senza addebito di tassa.
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