COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE (CT) – (avverso squalifica calciatore Occhipinti Salvatore fino al 30.04.2003 – GARA NUOVA AQUILA GRAMMICHELE/SAN PAOLO del 19.02.2003 – COPPA SICILIA OTTAVI DI FINALE ANDATA – C.U. n. 42 del 26.02.2003) – Proc. n. 262/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE (CT) - (avverso squalifica calciatore Occhipinti Salvatore fino al 30.04.2003 - GARA NUOVA AQUILA GRAMMICHELE/SAN PAOLO del 19.02.2003 - COPPA SICILIA OTTAVI DI FINALE ANDATA - C.U. n. 42 del 26.02.2003) - Proc. n. 262/A La Società A.S. Nuova Aquila Grammichele propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale infligge la squalifica fino al 30.04.2003 al calciatore Occhipinti Salvatore Tesserato con la Società appellante; Sostiene la ricorrente che l’arbitro ha commesso “un macroscopico errore visto da tutti” ...... espellendo il calciatore di che trattasi perché scambiato con altro vero autore del gesto passibile della decisione di espulsione adottata dal direttore di gara; Pertanto chiede la revoca del provvedimento statuito in prime cure, e/o in subordine di ridurre la squalifica; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese della Società ricorrente; rilevato che l’arbitro riconosce l’autore e ne descrive con chiarezza il gesto incriminato; ritenuto altresì che tale condotta del calciatore non violenta, ma di reazione e di stizza in seguito alla decisione tecnica del direttore di gara, non ha causato ne dolori ne conseguenze fisiche e quindi meritevoli di una più contenuta sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIERA: di determinare fino al 31.03.2003 la squalifica a carico del calciatore Occhipinti Salvatore; per l’effetto senza addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it