COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare 1° Appello: A.S. Bosco 1970; 2° Appello: A.S. Dattilo avverso delibera G.S. in ordine GARA DATTILO/BOSCO 1970 del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 41 del 19.2.2003) – Proc. nn. 263/A e 271/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare 1° Appello: A.S. Bosco 1970; 2° Appello: A.S. Dattilo avverso delibera G.S. in ordine GARA DATTILO/BOSCO 1970 del 2.2.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 41 del 19.2.2003) – Proc. nn. 263/A e 271/A - La Commissione Disciplinare preliminarmente dispone la riunione dei due appelli proposti, per evidente connessione di legittimazione e di merito; i due gravami, prodotti in rito, così si esprimono: 1) La A.S. Bosco 1970 sostiene l’erroneità da parte dell’arbitro in ordine alla sospensione della gara addebitata anche alla stessa, sebbene avesse subito un proprio calciatore una particolare grave violenza, da parte di un avversario, che gli causava la perdita dei sensi, fuoriuscita abbondante di sangue con necessità di pronto intervento e ricovero in ospedale, cui si provvedeva con immediato ausilio di una autoambulanza; La conseguente reazione, da parte di altri propri tesserati in favore del compagno infortunato appare più che logica; il tutto quando la stessa squadra della ricorrente conduceva per 1-0 l’incontro. Nel prospettare le legittime lagnanze sue di parte sottolinea l’incongruenza del giudicato di primo esame laddove pur nel riconoscimento dell’addebito di responsabilità a carico anche della A.S. Dattilo la stessa non ha subito ulteriori particolari sanzioni a carico di tesserati, che avrebbero partecipato alla statuita rissa, circostanza che, anche nel caso di mancata identificazione di propri tesserati, avrebbe ingenerato la statuizione della responsabilità quanto meno oggettiva a carico della stessa A.S. Dattilo; chiede l’applicazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S. a carico della sola A.S. Dattilo ed, in subordine, l’applicazione dell’art. 12 comma 4 C.G.S. 2) La A.S. Dattilo sostiene l’insussistenza dei fatti in ordine alla partecipazione dei tesserati della stessa ad alcuna rissa; ritiene eccessivo qualificare come rissa “momenti di confusione” imputabili, però, unicamente alla condotta della A.S. Bosco 1970 e dei suoi tesserati; eccepisce la evidente contraddittorietà tra la sospensione della gara e la punizione sportiva inflittale, nonché la omessa motivazione sul punto della sospensione; chiede la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 a carico della Società A.S. Bosco 1970 ed, in subordine, dispone la ripetizione della gara; La Commissione Disciplinare, sentiti entrambi i rappresentanti delle Società, letti i motivi degli appelli proposti, esaminati gli atti di gara, osserva: a) il grave infortunio subito dal calciatore Gerardi Giuseppe dell’A.S. Bosco 1970, annotato debitamente nel rapporto di gara, e’ stato, senza dubbio, circostanza scatenante e determinante degli incidenti consequenzialmente succeduti; il tutto è debitamente certificato con le conseguenze, purtroppo, subite; b) è pur vero che in quel momento la A.S. Bosco 1970 conduceva per 1-0 la partita pervenuta al 43’ del secondo tempo; c) può verosimilmente ammettersi la mancanza di qualsiasi interesse a causare la sospensione della gara da parte della Società al momento vincente; d) va sottolineato che il rapporto di gara non indica eventuali espulsioni ed individuazione di responsabili della Società A.S. Dattilo; e) non è dato rilevare elementi o fatti ostativi che non hanno permesso al direttore di gara l’adozione di quei provvedimenti opportuni e necessari a carico di responsabili anche e soprattutto attraverso il dovuto richiamo dei capitani di entrambe le squadre e dei dirigenti responsabili alle loro incombenze e doveri nascenti dalla funzione loro assegnata; f) l’A.S. Dattilo, sebbene successivamente riconosciuta corresponsabile dei censurati accadimenti, non ha subito provvedimenti disciplinari soggettivi ne e’ stata chiamata a risponderne in via oggettiva, (mancanza di afflittività perché perdente al momento della sospensione della gara); Tutto quanto sopra osservato induce questa decidente a ritenere assolutamente legittima che la gara vada ripetuta con le prescrizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di disporre la ripetizione della gara Dattilo/Bosco 1970, campionato di Prima Categoria del 2.2.2003, a cura del Comitato Regionale Sicilia, ordinando lo svolgimento della stessa a porte chiuse; di infliggere alla Società A.S. Dattilo l’ammenda di Euro 500 (cinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva; di confermare ogni altro provvedimento di primo grado assunto; per l’effetto, non si dispone addebito di tassa.
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