COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.I.C.S. MONTEVAGO (AG) – (avverso squalifica calciatori Bulgarello Antonino (3 gare) e Libasci Domenico (31.12.2003) – GARA STRASATTI 2000/AICS MONTEVAGO dell’ 1.03.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 43 del 5.03.2003) – Proc. n. 296/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.I.C.S. MONTEVAGO (AG) - (avverso squalifica calciatori Bulgarello Antonino (3 gare) e Libasci Domenico (31.12.2003) - GARA STRASATTI 2000/AICS MONTEVAGO dell’ 1.03.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” - C.U. n. 43 del 5.03.2003) - Proc. n. 296/A L’odierna appellante chiede la riforma dell’impugnato provvedimento sostenendo che i tesserati in epigrafe non sono responsabili di niente. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: il comportamento posto in essere dai tesserati in oggetto è inequivocabilmente descritto dal direttore di gara, nella sua estrinsecazione oggettiva e soggettiva. La responsabilità dei calciatori in esame emerge puntuale e circostanziata rendendo non ricevibili le argomentazioni a difesa per il Sig. Libasci, la cui condotta è meritevole di essere catechizzata e censurata. In ordine alla posizione del Sig. Bulgarello, risulta essersi sostanziata in affermazioni meramente labiali che non hanno prodotto alcuna conseguenza in danno dell’arbitro, assumendo pertanto una sanzione diversa come in dispositivo; Ciò posto DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica a carico del Sig. Bulgarello Antonino (Aics Montevago); di confermare la statuizione assunta in primo grado a carico del Sig. Libasci Domenico (Aics Montevago); in parziale accoglimento dell’appello proposto di non addebitare la tassa d’appello non versata.
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