COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO ALCAMO (TP) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA FINCANTIERI/CALCIO ALCAMO del 25.01.2003 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” – C.U. n. 39 del 5.02.2003) – Proc. n. 256/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CALCIO ALCAMO (TP) - (avverso delibera Giudice Sportivo - GARA FINCANTIERI/CALCIO ALCAMO del 25.01.2003 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A” - C.U. n. 39 del 5.02.2003) - Proc. n. 256/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata emessa dal Giudice Sportivo di primo grado con la dichiarazione della gara irregolare per errore tecnico dal direttore di gara e conseguentemente la ripetizione della gara. Ciò in relazione alla circostanza evidenziata, e nelle proprie difese, che il giocatore della Fincantieri Luigi Pecoraro che vestiva la maglia n. 3 era stato ammonito nel corso del primo tempo al momento della concessione del calcio di rigore a favore della Società Alcamo contestualmente alla espulsione del giocatore Buetto; successivamente nel corso del secondo tempo il direttore di gara al 16’ minuto ammoniva il predetto calciatore della Fincantieri Luigi Pecoraro, che, secondo le argomentazioni sopra evidenziate, andata espulso perché già precedentemente ammonito; La Società reclamante chiede inoltre: l’acquisizione della copia del reclamo proposto davanti al Giudice Sportivo nonché tutti i documenti e la video cassetta in esso allegati; la convocazione dell’arbitro, dei suoi assistenti e dei due commissari di campo presenti alla gara, oltre ad un supplemento di rapporto redatto alla conclusione della gara stessa; l’audizione del portiere dell’ Alcamo Zabbia Giovanni per le motivazione descritte nell’atto di appello; chiede l’utilizzazione, quale mezzo di prova, delle riprese televisive; chiede, infine di essere sentita in ordine ai fatti sue esposti; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e tutta la documentazione allegata al fascicolo (anche quella riferentesi al giudizio di primo esame); preliminarmente fa presente che le richieste istruttorie formulate dalla Società appellante non possono essere accolte, in quanto inammissibile secondo le Carte Federali; Di contro, convocato il legale rappresentante della Società appellante per l’udienza dibattimentale del giorno 25.02.2003, ha raccolto le ulteriori dichiarazioni dello stesso al quale ha ribadito quanto già esaurientemente era stato scritto nelle difese proposte; Acquisita, infine, la dichiarazione suppletiva dell’arbitro in ordine al referto di gara ed alle risultanze dell’atto di appello formulate; comunicata con telegramma alla Società Calcio Alcamo tale superiore acquisire agli atti del procedimento la Commissione Disciplinare osserva: dalla documentazione e dagli atti di gara non emerge quanto lamentato dalla Società appellante; acquisita infine la dichiarazione suppletiva del direttore di gara, nella quale viene confermato tutto il carteggio contenuto nel fascicolo che ci occupa; ritenuto che entrambe le Società, alla fine della gara, hanno ritirato il rapportino contenente le indicazioni delle ammonizioni, espulsioni e sostituzioni, senza avere formulato riserva alcuna; Per tutte le superiori circostanze ed argomentazioni; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto addebitando la tassa reclamo non versata pari ad Euro 103.
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