COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ARIETE (CL) – (avverso squalifica calciatori Fama Marco per quattro gare e Colasberna Giuseppe per tre gare – GARA ATLETICO CATENANUOVA/ARIETE del 9.03.2003 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G” – C.U. n. 44 del 12.03.2003) – Proc. n. 307/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ARIETE (CL) - (avverso squalifica calciatori Fama Marco per quattro gare e Colasberna Giuseppe per tre gare - GARA ATLETICO CATENANUOVA/ARIETE del 9.03.2003 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G” - C.U. n. 44 del 12.03.2003) - Proc. n. 307/A Ricorre l’odierna appellante chiedendo la riforma dei provvedimenti impugnati perché a suo dire, eccessivi in ordine al reale accadimento; la Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara e i motivi d’appello osserva: i comportamenti posti in essere dai tesserati in esame si confermano nella loro estrinsecazione oggettiva e soggettiva ed entrambi meritevoli di censura. Tuttavia, essendosi sostanziati in espressioni si antiregolamentari, ma meramente labiali, appare di giustizia uniformare il “quantum” sanzionatorio in una diversa misura così come da dispositivo, limitatamente al provvedimento che interessa il calciatore Fama Marco; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del Sig. Fama Marco (Ariete); di confermare in tre gare la squalifica a carico del Sig. Colasberna Giuseppe (Ariete) già statuita in primo grado; per l’effetto senza addebito di tassa non versata.
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