COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – (avverso squalifica per 5 gare calciatore D’Amore Antonino; per 3 gare Bonaccorsi Salvatore – GARA VIAGRANDE/RIPOSTO del 9.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 44 del 12.3.2003) – Proc. n° 276/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VIAGRANDE CALCIO (CT) – (avverso squalifica per 5 gare calciatore D’Amore Antonino; per 3 gare Bonaccorsi Salvatore – GARA VIAGRANDE/RIPOSTO del 9.3.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 44 del 12.3.2003) – Proc. n° 276/A – Ricorre la Società interessata chiedendo una riduzione dei provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe; Sostiene che per quanto attiene il calciatore D’Amore Antonino, pur ammettendo che il “comportamento dallo stesso assunto non e’ stato esemplare”, ha agito in reazione difensiva nei confronti di un suo compagno di squadra, mentre per il calciatore Bonaccorsi Salvatore sostiene che lo stesso e’ del tutto estraneo agli atti di violenza anzi si e’ prodigato a calmare entrambi i tesserati; All’udienza dibattimentale la Società interessata ha insistito nei motivi di difesa; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello esaminati gli atti di gara, osserva: E’ dato rilevare in maniera inequivoca la condotta assunta da entrambi i calciatori in esame; riferisce l’arbitro che i D’Amore si e’ reso responsabile di offese nei suoi confronti e di condotta aggressiva nei confronti degli avversari; non viene indicato nel rapporto di gara se tale condotta ha avuto manifestazioni di violenza consumata; per quanto si riferisce al calciatore Bonaccorsi, e’ chiaramente indicato che lo stesso ha colpito con violenza un calciatore avversario; di conseguenza; DELIBERA: di confermare la squalifica a carico del calciatore Bonaccorsi Salvatore, determinando in 3 gare quella a carico del calciatore D’Amore Antonino, entrambi della A.S. Viagrande Calcio; per l’effetto non si dispone addebito di tassa.
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