COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. FULGATORE (avverso ammenda Euro 100, inibizione fino al 31.3.2003 il Sig. Francesco Gammicchia; squalifica calciatore Dario Schifano fino al 31.10.2003; Maiorana Daniele e Vassallo Nicola per 8 gare – GARA SAMBUCA DI SICILIA/FULGATORE del 23.2.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “H” – C.U. n° 42 del 26.2.2003) – Proc. n° 284/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. POL. FULGATORE (avverso ammenda Euro 100, inibizione fino al 31.3.2003 il Sig. Francesco Gammicchia; squalifica calciatore Dario Schifano fino al 31.10.2003; Maiorana Daniele e Vassallo Nicola per 8 gare – GARA SAMBUCA DI SICILIA/FULGATORE del 23.2.2003 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “H” – C.U. n° 42 del 26.2.2003) – Proc. n° 284/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti indicati in epigrafe i quali appaiono sproporzionati rispetto alla pur innegabile gravità dell’illecito commesso in relazione alle varie sanzioni; La Società inoltre nelle proprie difese chiede di essere ascoltati unitamente al Commissario di campo. La Commissione Disciplinare, preliminarmente nel respingere la richiesta di audizione del Commissario di Campo, in quanto inammissibile e vietata dalle Carte Federali come proposto dalla Società appellante, ha disposto l’udienza dibattimentale del 18.3.2003 alla quale è stata invitata la Società reclamante, che in questa sede, ha ribadito le proprie difese sostenendo ancora una volta che: In ordine all’ammenda che la stessa era sproporzionata in relazione alla circostanza che trattavasi di un solo tifoso; In ordine all’inibizione al dirigente Sig. Francesco Gammicchia che questi non e’ solito usare quelle frasi e non fanno parte del suo lessico; Che le squalifiche dei calciatori risultavano sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e gli allegati, rileva: Non può mettersi in dubbio quali siano stati i fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco da una attenta e precisa descrizione fatte nel referto di gara; Conseguentemente mentre va confermata la sanzione al dirigente Sig. Francesco Gammicchia, che per la sua veste dovrebbe essere di esempio a tutti i tesserati e anche in ordine all’ammenda, in quanto il comportamento (da quanto emerge nel referto di gara), non e’ stato dei più esemplari, questa Commissione ritiene di determinare la squalifica ai calciatori come in dispositivo, tenuto conto che i comportamenti tenuti non hanno sortito conseguenze nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la sanzione dell’inibizione al dirigente Sig. Francesco Gammicchia e l’ammenda alla Società pari ad Euro 100 e di determinare la squalifica al calciatore Dario Schifano al 30.06.2003 e le squalifiche ai calciatori Daniele Maiorana e Nicola Vassallo per 4 gare; senza addebito di tassa non versata.
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