COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: CALCINATO-LEONCELLI – Girone F – Del 23-03-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: CALCINATO-LEONCELLI - Girone F - Del 23-03-2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 27-3-2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Calcinato. Dato atto che la stessa non ha fatto pervenire e conoscere allo scrivente le necessarie motivazioni, di fatto rinunciando al reclamo. Tuttavia dagli atti ufficiali di gara risulta che la Società Leoncelli a far tempo dal 35° minuto del 2° tempo ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Infatti avendo iniziato la gara con tre calciatori nati dal 1982 Gritta Omar, Ghisolfi Fabio e Storti Thomas ha provveduto al 6° del 2° tempo a sostituire il calciatore Storti con il calciatore Pupillo Michelangelo nato nel 65, successivamente al 35° veniva sostituito il calciatore Gritta col calciatore Melgari Nicola nato nel 1981 rimanendo quindi dal 35° del 2° tempo e per tutta la durata della gara con solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2 previsti. Richiamato l’art. 34/bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n° 44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA Di comminare alla Società Leoncelli la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Di porre a carico della società Calcinato la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it