COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: JUVECUSANO-TRADATE – Girone A – Del 23-03-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: JUVECUSANO-TRADATE - Girone A - Del 23-03-2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 27-3-2003 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Juve Cusano. Letto il reclamo presentato regolarmente dalla società citata. Dato atto che la Società Tradate non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dall’assunto della soc. Juve Cusano e dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Tradate a far tempo dal 44° minuto del 2° tempo ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2 calciatori previsti dalla vigente normativa. Infatti avendo iniziato la gara con due calciatori nati dal 1982 Ghiringhelli Tommaso e Terline Simone, ha provveduto al 10° del 2° tempo a sostituire il Pertile con il calciatore Calzavara Adriano nato nell’82; successivamente lo stesso Calzavara veniva sostituito con altro calciatore nato nel 1973 rimanendo quindi dal 44° del 2° tempo e per tutta la durata del recupero (4 minuti) con solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2 previsti. Richiamato l’art. 34/bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n° 44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. PQM DELIBERA Di comminare alla Società Tradate la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. Di restituire la tassa reclamo se versata.
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