COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: ANDICE PIOLTELLESE-JUVE CUSANO – GIRONE C- DEL 26.03.03

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: ANDICE PIOLTELLESE-JUVE CUSANO - GIRONE C- DEL 26.03.03 Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 47° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una grave rissa che ha avuto inizio a motivo di un grave diverbio accesosi tra i calciatori della due società, e che in seguito ha visto coinvolti a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società e i dirigenti ed alcuni spettatori indebitamente entrati sul terreno di gioco. L’Arbitro ha identificato solo alcuni calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusione e non ha potuto però distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima: in particolare ha individuato tra coloro che si scambiavano violenza i calciatori:Labellarte Maurizio; Diegoli Marco;Campanaro Michele;Terribile Nicola e Nocitra Riccardo (peraltro già espulso dal campo) tutti della Società AndicePioltellese; ed inoltre i calciatori Ferrari Alessio; De Vecchi Andrea; Sabatino Simone;Vona Domenico e Calà Riccardo, tutti della società Juve Cusano. L’Arbitro, constatava dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, sia perché nonostante il prodigarsi non si riusciva a riportare la calma, sia perché avrebbe dovuto espellere alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale; perciò giustamente decideva, di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 47° minuto del secondo tempo. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art. 12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n. 26 del 21.01.1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che “... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n° 27 del 19.05.1994). Dato altresì atto che urla e scontri si ripetevano anche successivamente nello spogliatoi tanto che cessavano solo a seguito della chiamata delle forze dell’ordine che successivamente arrivavano sul posto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine opportunamente fatte intervenire dalle società. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Soc. Andice Pioltellese, ed alla Soc. Juve Cusano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.; b) di comminare alla Società Soc. Andice Pioltellese, ed alla Soc. Juve Cusano la sanzione dell’ammenda pari a E 130,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni propri dirigenti; c) di squalificare per due gare il calciatore De Boni Andrea della soc. Juve Cusano, espulso nel corso della gara, per aver sferrato un calcio ad un avversario; d) di squalificare per quattro gare il calciatore Nicitra Riccardo della soc. Andice Pioltellese, espulso nel corso della gara, per aver gravemente offeso il direttore di gara e per aver partecipato alla rissa e) di squalificare per due gare i calciatore Labellarte Maurizio;Diegoli Marco;Campanaro Michele;Terribile Nicola, tutti della Società Andice Pioltellese ed i calciatori Ferrari Alessio; De Vecchi Andrea;Sabatino Simone;Vona Domenico e Calà Riccardo, tutti della società Juve Cusano per aver partecipato alla rissa.
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