COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIOA 5 SERIED GARA: PESCHIERABORROMEO-MAYTECTEAM- Girone C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIOA 5 SERIED GARA: PESCHIERABORROMEO-MAYTECTEAM- Girone C Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 36 del 27/03/2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Peschiera Borromeo. Letto il reclamo regolarmente presentato. Dato atto che la società FCMaytec Team ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Visti gli atti ufficiali di gara. Visto il supplemento di rapporto e sentito in proposito il direttore di gara. Rilevato che: dagli atti ufficiali di gara risulta che l’arbitro alle ore 22,30, vale a dire 30’ dopo l’orario ufficiale di inizio della gara (ore 22,00), termine concesso dal direttore di gara per la regolarizzazione delle porte, verificava che entrambe le porte non risultavano saldamente fissate al suolo e peraltro una di esse si presentava pendente da un lato e la barra trasversale non era totalmente unita con il palo. La gara non aveva quindi inizio. Non vi è dubbio quindi che sia in considerazione della irregolarità e della pericolosità della struttura sia in considerazione dell’ora tarda che non consentiva ulteriori ragionevoli dilazioni, la decisione dell’arbitro di non iniziare la gara sia da condividere. La decisione F.I.G.C. n° 3 della regola 1 chiaramente attribuisce alla società ospitanti la responsabilità per il regolare allestimento del campo di gioco e poiché la società Borromeo non è stata in grado di regolarizzare il terreno di gioco entro un termine ragionevole e conseguentemente la gara non ha avuto inizio, a suo carico scatta la responsabilità per non aver ottemperato alle disposizioni regolamentari. Il reclamo è dunque infondato PQS DELIBERA Di comminare alla società Borromeo l’ammenda di E 200,00 per i motivi su indicati; Di comminare alla società Borromeo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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