COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Macherio – Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 02.03.2003 tra Pro Macherio-Ges Monza

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°37 del 03/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Macherio - Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 02.03.2003 tra Pro Macherio-Ges Monza (C.U. n. 27 del Comitato di Monza datato 06.03.2003) La società PROMACHERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore NESPOLAANDREA fino al 31.12.2003, lamentando che l’arbitro avrebbe errato nell’identificare il calciatore colpevole del gesto che invece era il calciatore VILLA. Inoltre afferma la reclamante che la sanzione comminata dal G.S., sarebbe comunque eccessiva e dunque meritevole di riduzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso è infondato e merita di essere rigettato. Al di là del fatto che le affermazione della reclamante di per sé appaiono mere petizioni di principio a fronte dei precisi rilievi contenuti nel rapporto del direttore di gara, notoriamente fonte privilegiata di prova, si deve rilevare che il direttore di gara, convocato personalmente avanti questa Commissione Disciplinare, ha nuovamente identificato il calciatore NESPOLAANDREA, presente presso gli uffici della Commissione stessa unitamente al calciatore VILLA, quale autore del gesto di cui si discute ed oggetto della sanzione del primo giudice. Resta dunque da valutare la congruità della sanzione che stante la gravità del fatto appare del tutto idonea e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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