COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: LAZZATE-CABIATE – Girone B – Del 13-04-03
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA: LAZZATE-CABIATE - Girone B - Del 13-04-03
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società CABIATE a far tempo dal 38° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°2 nato nel 1982 con altro calciatore nato nel 1979 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2calciatori previsti della vigente normativa; infatti la società aveva schierata dal primo minuto i calciatori Ruzza Cristian classe 82, non sostituito;Citterio Gian Marco classe 1982, sostituito al 38° minuto del secondo tempo con il numero 15 Sannino Luca classe 1979.
Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F.
Considerato che il C.U.n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società CABIATE la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.