COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: FULGOR SEGRATE – AMBROSIANA – GIRONE H- DEL 09.03.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO 1a CATEGORIA GARA: FULGOR SEGRATE - AMBROSIANA - GIRONE H- DEL 09.03.2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 31 del 20.02.2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di tenere in sospeso ogni decisione in ordine allo svolgimento della gara in oggetto; ha provveduto a sospendere in via cautelare il calciatore Piatti Luigi della Società Ambrosiana ed a richiedere all’Ufficio Indagini chiarimenti riguardo ai fatti accaduti. Dagli atti di gara risulta infatti che al 42° del 1° tempo il direttore di gara ammoniva il citato calciatore Piatti Luigi della Società Ambrosiana; alla notifica del provvedimento il calciatore in questione si allontanava mentre il direttore di gara provvedeva ad eseguire la relativa registrazione sul suo taccuino. Mentre era intento a scrivere avvertiva un violento colpo alla parte destra della nuca e stramazzava a terra privo di conoscenza; veniva immediatamente soccorso dai dirigenti delle due società che lo portavano nello spogliatoio dove peraltro giungevano le forze dell’ordine e gli addetti del servizio di soccorso 118. Ricoverato in ospedale veniva dimesso la sera del giorno seguente. Il Capo dell’Ufficio indagini della Figc, ha trasmesso in data 14.04.03 la necessaria documentazione, che si assume quale mezzo di prova, dalla quale risulta con certezza che il responsabile dell’aggressione subita dal direttore di gara è il calciatorePiatti Luigi della Società Ambrosiana. La società Ambrosiana è peraltro oggettivamente responsabile del comportamento del citato calciatore pur dando atto che gli altri suoi tesserati si sono adoperati fattivamente a soccorso dell’Arbitro; P.Q.S. DELIBERA 1. di comminare alla Società Ambrosiana la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2; 2. di comminare per i fatti accaduti l’ammenda di E 500,00 alla Società Ambrosiana a titolo di responsabilità oggettiva per l’aggressione subita dal direttore di gara; 3. di squalificare per i motivi su esposti il Sig. Piatti Luigi della Società Ambrosiana per anni cinque vale a dire fino al 08.02.2008, formulando altresì, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.G.S. in considerazione della particolare gravità dell’infrazione commessa, proposta al Presidente Federale poiché voglia esaminare l’opportunità di dichiarare a carico del Sig. Piatti Luigi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
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