COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Tradate – Camp. Prom. / Gir. A Gara del 23.03.2003 tra Juve Cusano-Tradate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Tradate - Camp. Prom. / Gir. A
Gara del 23.03.2003 tra Juve Cusano-Tradate
(C.U. n. 37 del C.R.L. datato 03.04.2003)
La società TRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha alla stessa comminata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia del reclamo è stato inviato alla controparte, come da ricevuta agli atti, osserva che dal rapporto arbitrale risulta che la F.C. TRADATE al 44’ del 2° tempo ha sostituito il calciatore CALZAVARAADRIANO(classe 1982) con il calciatore BACCHIONMAURO(classe 1973) contravvenendo così alla normativa in vigore che prevede l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara almeno due giocatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti.
Le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di qualsiasi riscontro obiettivo e non possono essere accolte.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.