COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli – Camp. 1° / Gir. G Gara del 06.04.2003 tra Or. Ronago Ambrosoli-Molinello

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ronago Ambrosoli - Camp. 1° / Gir. G Gara del 06.04.2003 tra Or. Ronago Ambrosoli-Molinello La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società RONAGOAMBROSOLI relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società MOLINELLO avrebbe fatto partecipare il calciatore TOMMASOPALUMBIERI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dalla stesso art. 42 comma 6 del C.G.S.. Rilevato che la società F.C. MOLINELLO ha inviato controdeduzioni. Rilevato che, il calciatore TOMMASOPALUMBIERI squalificato per una gara, “per insulti all’arbitro al termine della gara UNIVERSALSOLARO/MOLINELLO del 09.03.2003 e pubblicata sul C.U. n. 35 del C.R.L. datato 20.03.2003” ha partecipato in posizione irregolare alla gara del 23.03.2003 (non essendo stato espulso dal campo, contrariamente a quanto sostiene la soc. MOLINELLO) la squalifica deve essere scontata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione della sanzione, con la conseguenza che il calciatore, pur non prendendo parte alla gara del 16 marzo 2003, non ha scontato la squalifica e che quindi continua a trovarsi in posizione irregolare; che il calciatore ha partecipato in posizione irregolare anche alla gara:FINO/MOLINELLO del 23.03.2003 (delibera di questa Commissione pubblicata sul C.U. n. 38 del 10.04.2003) e a quelle successive; che di conseguenza, il reclamo è fondato. Visti gli artt. 12-13-14-42 n- 2 del C.G.S. la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla soc. MOLINELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla stessa soc. l’ammenda di EURO 103,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore TOMMASOPALUMBIERI per una ulteriore gara in aggiunta a quella non scontata di cui al C.U. n. 35 e a quella comminata con delibera pubblicata sul C.U. n. 38 de 10.04.2003 dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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