COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Molinello – Camp. 1° Cat. / Gir. G Gara del 23.03.2003 tra A.C. Fino-F.C. Molinello

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Molinello - Camp. 1° Cat. / Gir. G Gara del 23.03.2003 tra A.C. Fino-F.C. Molinello (C.U. n. 38 del C.R.L. datato 10.04.2003) La società F.C. MOLINELLO ha proposto reclamo avverso la decisione di questa Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 38 del 10.04.2003 del C.R.L., con la quale veniva tra l’altro comminata alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e squalificato il calciatore TOMMASOPALUMBIERI per una ulteriore gara. La Commissione Disciplinare, rileva detta delibera non è impugnabile in questa sede e cioè avanti lo stesso organo che lo ha emesso. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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