COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Missaglia Sportiva – Camp. 2° Cat. / Gir. I Gara del 09.03.2003 tra A.C. Brivio-Missaglia Sportiva

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Missaglia Sportiva - Camp. 2° Cat. / Gir. I Gara del 09.03.2003 tra A.C. Brivio-Missaglia Sportiva (C.U. n. 3 del Comitato prov. di Lecco datato 27.03.2003) La società MISSAGLIASPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.s. che ha squalificato il calciatore CARCANGIUSERGIO sino al 31.12.2003, lamentando che la sanzione comminata dal G.S. sarebbe stata eccessiva in relazione all’episodio contestato così come eccessiva sarebbe stata la sanzione pecuniaria di E 200,00 comminata alla società a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il reclamo può essere accolto in maniera parziale. L’episodio contestato al CARCANGIU infatti, non è contestato dalla reclamante, la quale si limita a rilevare come il mero lancio della maglietta contro il direttore di gara non possa avere causato allo stesso “dolore e perdita di equilibrio”. Sul punto va rilevato che è lo stesso direttore di gara ad affermare per espressa richiesta di aver provato momentaneo dolore per il lancio della maglietta e che la perdita di equilibrio è dovuta al fatto che egli stava camminando sul pavimento di cotto con le scarpette con i tacchetti: per altro detta circostanza non riduce la responsabilità del calciatore per il proprio gesto e per la causazione del danno subito dal direttore di gara. Per altro dal contenuto del rapporto di gara e dalla successiva sua audizione telefonica non si evince alcun nesso causale tra il comportamento censurabile del CARCANGIU e quello ancora più grave e censurabile del SIMONETTA; né che il primo episodio abbia dato origine al secondo ovvero che il CARCANGIU abbia agito quale ispiratore del SIMONETTA e pertanto pur integralmente condividendo le osservazioni del G.S. sulla violazione da parte del CARCANGIU dei principi di lealtà e probità sportiva, pare opportuno ed equo ridurre la sanzione comminata al calciatore. Sotto questo profilo pare congruo ridurre la sanzione disponendo la squalifica del calciatore CARCANGIU fino a tutto il 15.10.2003. Stante la gravità degli episodi si ritiene meritevole di conferma la sanzione pecuniaria di E 200,00 comminata alla reclamante dal Primo Giudice. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE La squalifica del calciatore CARCANGIUSERGIO a tutto il 15.10.2003, conferma per il resto l’impugnato provvedimento e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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