COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Acquanegra – Camp. 2° Cat. / Gir. T Gara del 06.04.2003 tra Acquanegra-Casaletto

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Acquanegra - Camp. 2° Cat. / Gir. T Gara del 06.04.2003 tra Acquanegra-Casaletto (C.U. n. 33 del Comitato Prov. di Cremona datato 10.04.2003) La società ACQUANEGRA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatoreMONTAGNAANGELO per QUATTROGARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini previsti dall’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni della società ACQUANEGRA si appalesano inconsistenti e prive di pregio. Tuttavia la sanzione comminata in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore appare eccessiva e va pertanto ridotta lievemente. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica al calciatore MONTAGNAANGELO a TREGARE. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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