COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Albignano – Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 23.03.2003 tra Albignano-Cantalupo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Albignano - Camp. 3° Cat. / Gir. C Gara del 23.03.2003 tra Albignano-Cantalupo (C.U. n. 31 del Comitato Prov. di Monza datato 03.04.2003) La società ALBIGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la perdita della gara per 0-2 alla società reclamante, lamentando che: a) non corrisponderebbe al vero che la panchina della reclamante si sia rivolta offensivamente alla panchina avversaria. b) non corrisponde al vero che solo il sig.APREAVINCENZO si sarebbe diretto contro la panchina della reclamante essendosi diretto invece contro detta panchina tutti i singoli componenti della panchina della soc.CANTALUPO. c) non corrisponde al vero che l’arbitro aveva sospeso la gara per aver espulso calciatori di entrambe le squadre tali da ridurre le stesse in numero inferiore a quello minimo necessario per la prosecuzione della gara mentre la stessa sarebbe avvenuta per far fronte alla pressione del sig.APREA e del dirigente della soc.CANTALUPO. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: il reclamo non può essere accolto.Del contenuto del rapporto del direttore di gara, successivamente confermato dallo stesso in sede di audizione telefonica da parte di questa Commissione, risulta che a seguito di una rissa scoppiata in campo a seguito della seconda segnatura da parte dell’ALBIGNANO egli considerava espulsi un numero di calciatori di entrambe le squadre tali da ridurre le stesse in un numero inferiore a quello minimo necessario per poter continuare la gara.Sotto questo profilo nessun rilievo assume il fatto che la responsabilità dell’inizio della rissa appartenga ai calciatori e/o tesserati dell’una e dell’altra squadra (inizia la rissa il calciatore che provoca l’avversario o quest’ultimo che reagisce violentemente?) dovendosi sanzionare in questi, così la mera partecipazione degli uni e degli altri alla rissa medesima.Alla luce delle gravi affermazioni contenute del reclamo, peraltro, pare opportuno trasmettere copia dello stesso e degli atti del presente fascicolo all’ufficio indagini affinché possano essere effettuate le verifiche del caso. Tanto premesso è ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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