COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Buccinasco – Camp. 3° Cat. / Gir. D Gara del 30.03.2003 tra Pro Buccinasco-F.Scarioni
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pro Buccinasco - Camp. 3° Cat. / Gir. D
Gara del 30.03.2003 tra Pro Buccinasco-F.Scarioni
(C.U. n. 33 del Comitato Prov. di Milano datato 03.04.2003)
La società PRO BUCCINASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CADONI ALESSANDRO per TRE GARE, lamentando che la sanzione inflitta è da ritenersi eccessiva anche perché il calciatore colpito non ha subito danni.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni della società PRO BUCCINASCO si appalesano inconsistenti.
Il comportamento posto in essere dal calciatore CADONI è da ritenersi violento e pertanto la sanzione comminata dal G.S. è congrua e va perciò confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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