COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol.Cortenovese – Camp. 3° Cat. / Gir. D Gara del 06.04.2003 tra Casirate-Cortenovese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol.Cortenovese - Camp. 3° Cat. / Gir. D Gara del 06.04.2003 tra Casirate-Cortenovese (C.U. n. 32 del Comitato Prov. di Bergamo datato 10.04.2003) La società CORTENOVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato diverse sanzioni e tra l’altro ha inibito il Presidente GESTIFRANCO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: a norma dell’art.14 n.7 si legge “i soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lett. e (colpiti da inibizione) possono svolgere soltanto attività amministrative all’interno della società e non possono rappresentare la società nell’ambito federale”. La conseguenza è che il reclamo inoltrato a firma del Presidente GESTI è da ritenersi INAMMISSIBILE e può essere valutato come reclamo in proprio avanzato dallo stesso GESTI.Il comportamento di questi è da ritenere non regolamentare in quanto non legittimato ad accedere allo spogliatoio dell’arbitro in quanto non indicato in distinta. Pertanto la sanzione inflitta dal primo giudice appare equa e va confermata. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto e per il resto, ritenendolo proposto in proprio dal Presidente GESTI lo RIGETTA E dispone l’addebito della relativa tassa.
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